PERCHÉ VIENI EFFETTUATA LA VISITA MEDICA DI IDONEITÀ AL LAVORO?

La Visita Medica di Idoneità al Lavoro è un dovere che ogni Azienda si assume nei confronti dei propri dipendenti. Il Decreto Legislativo 81/08 obbliga il datore di lavoro a designare un Medico Competente per un controllo sanitario periodico.

La Visita Medica di Idoneità al Lavoro viene effettuata per valutare la presenza o meno dei requisiti necessari affinché il dipendente possa lavorare in sicurezza e in condizioni di benessere psico-fisico. Le visite mediche, a cura e spese del datore di lavoro, possono comprendere anche una serie di esami ematici di laboratorio, inoltre il Medico Competente può richiedere, a sua descrizione, di effettuare esami o accertamenti aggiuntivi e/o Visite Specialistiche qualora lo ritenga necessario.

Al termine della Visita Medica di Idoneità al Lavoro, e valutati ulteriori accertamenti, il medico compila il referto, nel quale esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

a) idoneità

b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni

c) inidoneità temporanea

d) inidoneità permanente

Se vengono riscontrate problematiche, oppure il lavoratore ha patologie che ne precludono l’attività lavorativa, può indicare nel referto le eventuali limitazioni lavorative. Le limitazioni per il dipendente possono comportare un cambio del piano delle attività.

Se il lavoratore non è d’accordo con il referto medico, può fare ricorso entro 30 giorni dall’emissione dello stesso.

La Visita Medica di Idoneità al lavoro è obbligatoria e deve essere effettuata con una cadenza periodica definita dall’azienda, dal DVR e dal Medico Competente della propria azienda (solitamente la regolarità è annuale)L’obbligo è tassativo e disciplina tutte le aziende, grandi o piccole che siano, anche se con un solo dipendente all’attivo.

QUANDO VIENE EFFETTUATA LA VISITA MEDICA DI IDONEITÀ AL LAVORO?

  • Al momento dell’assunzione , con l’obiettivo di identificare l’idoneità o meno all’impiego
  • Periodicamente –  per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
  • Su richiesta del lavoratore, da concordare con il medico competente, qualora il lavoratore avesse necessità o avvertisse eventuali peggioramenti di salute causati dalla mansione lavorativa
  • Cambio della mansione, qualora il dipendente abbia un peggioramento delle condizioni di salute, per cui può essere necessario valutare il cambio di mansione e rivalutare la presenza o meno dell’idoneità lavorativa
  • Malattia o infortunio, dopo un lungo periodo di assenza (di norma superiore a 60 giorni)
  • Cessazione del rapporto lavorativo, nei casi previsti dalla normativa vigente

SANZIONI

Un aspetto da non sottovalutare, in caso di mancato rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro inerente la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori e la mancata Nomina del Medico Competente, sono le sanzioni per inadempienze previste nel Decreto Legislativo 81/2008.

In dettaglio il D.Lgs. n. 81/2008 prevede:

  • Arresto da due a quattro mesi o ammenda da euro 1.315,20 a euro 5.699,20

in caso di mancata valutazione dello stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera c)

  • Ammenda da euro 2.192,00 a euro 4.384,00

in tutti i casi in cui la normativa vigente prevede l’obbligo di attivazione della sorveglianza sanitaria (e quindi nomina del Medico Competente) e ciò non sia stato attuato;
D.Lgs. n.81/2008 art 18 comma 1 lettera g)

  • Sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.096,00 a euro 4.932,00

nei casi in cui nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (e che è stato sottoposto a Visita Medica di Idoneità al Lavoro, esami clinici e biologici o indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità e lo stesso sia già adibito a quella specifica mansione.
D.Lgs. n.81/2008 art. 18 comma 1 lettera bb)

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